Difformità tra numero patente su carta tachigrafica e quello sulla patente posseduta: giusta la sanzione?
Presentiamo il caso: viene emesso un verbale (e sanzione) in cui viene contestata al conducente la difformità del numero di patente impresso sulla carta tachigrafica conducente, rilasciata nel 2021, rispetto a quello presente sulla patente di guida, rilasciata nell’anno 2023.
È questo quanto accaduto ad un conducente di un veicolo della Repubblica Ceca – caso riportato nel protocollo n. 0004821 del 30 gennaio 2024 del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna – Bologna (clicca qui).
Giusta la sanzione? Vediamo cosa dice il regolamento.
Il regolamento
Occorre far riferimento al Regolamento (UE) n. 165/2014 e al Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021 – relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.
Secondo l’articolo 26 del regolamento europeo, la carta tachigrafica conducente ha una validità di 5 anni ed è identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta (anche nelle registrazioni del tachigrafo). Questi elementi sono già sufficienti per poter identificare il conducente.
In aggiunta, l’art. 4 del Decreto Interministeriale attuativo prevede che sulla carta del conducente venga riportato anche il numero della patente posseduta al momento del rilascio.
Il verdetto: giusta la sanzione?
In mancanza di specifiche disposizioni, spiega il documento, la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo non può essere oggetto di sanzione.