Corsi CQC e ADR: il MIMS chiarisce su assenze causa Covid-19
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attraverso la circolare protocollata n. 591 dell'11 gennaio, ha fornito dei chiarimenti in merito alle assenze per Covid nei corsi CQC e ADR.
Le linee guida comunicate il con le circolari del 9 e 23 settembre 2020 rimangono vigenti, e riguardano i comportamenti che i titolari di autoscuola devono mantenere (clicca qui).
Inoltre, anche quanto comunicato in data 15 ottobre 2021 "Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021", resta applicabile.
Pertanto:
- Corsi CQC e ADR: la frequanza da remoto è possibile per un numero massimo di 10 ore del programma.
- Assenze per Covid dalle autoscuole: il corso viene salvaguardato, salvo che la frequenza riprenda entro e non oltre i 6 mesi dalla prima assenza, che deve essere autodichiarata. Per quanto riguarda la formazione iniziale, varranno le ore già frequentate, mentre per quanto riguarda quella periodica, varranno i moduli conclusi.