Pacchetto mobilità, tempi di guida e di riposo: deroga per rientro in sede o residenza
L’articolo 12 del Regolamento CE 561 del 2006 prevede le deroghe, ovvero i casi (eccezioni) e le modalità in cui la normativa può essere superata.
Nel 2020 il Regolamento UE 1054 ha introdotto delle novità su questo argomento, prevedendo nuove e ulteriori possibilità di deroga per il caso in cui il conducente debba rientrare per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza al fine di effettuare il previsto riposo settimanale.
Poiché l’argomento risultava piuttosto complesso e poteva prestarsi a diverse interpretazioni, sono intervenute diverse circolari ministeriali per chiarire l’argomento.
L’ultima è quella del Ministero dell’Interno numero 300/STRAD/1/0000030689.U12022 del 22/09/2022 che chiarisce definitivamente (si spera) il nuovo comma n. 3 del citato articolo 12.
Ecco il sunto schematico dell’ultima interpretazione:
Quando si può fare (condizioni preliminari) |
Cosa si può fare (qual è la deroga applicabile) |
Come deve essere fatto (condizioni finali) |
In condizioni eccezionali (non deve verificarsi con regolarità) |
Se si effettuerà un riposo settimanale di almeno 24 ore (indifferentemente che sia ridotto oppure regolare): • Prolungamento sino ad 1 ora della guida, sia giornaliera che settimanale. |
Appena possibile fermarsi in sicurezza, è necessario trascrivere su carta il motivo della deroga. |
Al fine di raggiungere la sede del datore di lavoro oppure la residenza dell’autista |
Se, invece, si effettuerà un riposo settimanale di almeno 45 ore (quindi deve essere necessariamente un riposo settimanale regolare): • Prolungamento sino a 2 ore della guida, sia giornaliera che settimanale, facendo precedere il prolungamento da una interruzione (pausa) di almeno 30 minuti consecutivi. N.B.: le ore di guida bi-settimanali non possono essere prolungate e il limite resta sempre quello delle 90 ore. |
Il prolungamento usufruito va recuperato (compensato) effettuando un riposo della stessa durata insieme (attaccato) ad un altro qualsiasi periodo di riposo, entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in cui è avvenuto il prolungamento. |
Al fine di effettuare un riposo settimanale | ||
Senza compromettere la sicurezza stradale |
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