Cambio frontiera, distacchi e cabotaggio: cosa cambia e cosa cambierà
Dal 2 febbraio 2022 entrerà in vigore la Direttiva UE 2020/1057 nell’ambito del Pacchetto Mobilità. Questa, disciplinerà i distacchi dei lavoratori del settore trasporto su strada. Cerchiamo di approfondirlo insieme, grazie all'aiuto del nostro Legal Partner, LTA-Legal Tax Advisor.
Sostanzialmente, le società di autotrasporto dovranno effettuare il distacco dei lavoratori/conducenti valutando la tipologia di trasporto internazionale e utilizzando il criterio generale del collegamento con lo Stato membro che accoglie il veicolo.
E' obbligatorio per:
- Cross trade, ovvero trasporto tra 2 Stati membri o 1 Stato membro e 1 Paese Terzo, nessuno dei quali deve essere il Paese di stabilimento dell’impresa di trasporto).
- Cabotaggio (all’interno di un Paese diverso da quello in cui ha sede l’impresa di trasporti).
Sono esentati, invece, a titolo esemplificativo:
- trasporti internazionali bilaterali;
- in caso di semplice transito nel territorio di un Paese comunitario, senza attività di carico scarico;
- quando la tratta iniziale o finale di un trasporto combinato rientra in un trasporto internazionale bilaterale.
OBBLIGHI NUOVA NORMATIVA - SOCIETA' DI AUTOTRASPORTI
- RETRIBUTIVI: adeguamento della remunerazione del lavoratore distaccato, durante il periodo di distacco, al livello retributivo del Paese in cui il dipendente viene distaccato, al fine di contrastare il dumping sociale.
- AMMINISTRATIVI: la società ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro in cui viene distaccato il conducente, al più tardi all’inizio del distacco;
- COMPLIANCE ALLE REGOLE dello Stato membro in cui viene distaccato il lavoratore (orari di lavoro, lavoro notturno, ecc);
OBBLIGHI NUOVA NORMATIVA - AUTOTRASPORTATORI
Il lavoratore dovrà tenere a bordo del mezzo ed esibire agli organi di controllo i seguenti documenti:
- una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite l’IMI (vedi paragrafo successivo); L 249/56 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.7.2020 IT ( 20) Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38);
- la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante, come ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- le registrazioni del tachigrafo, in particolare i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
DICHIARAZIONE PORTALE IMI
La dichiarazione al portale IMI dovrà contenere le seguenti informazioni:
- l’identità del trasportatore, ove disponibile, almeno sotto forma di numero della licenza comunitaria qualora tale numero sia disponibile;
- i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
- l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
- la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
- la data di inizio e di fine del distacco previste;
- il numero di targa dei veicoli a motore;
- l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
CAMBIO FRONTIERA
Ogni conducente dovrà registrare obbligatoriamente, sul tachigrafo digitale, il cambio di frontiera. Questa operazione dovrà avvenire nel primo punto di sosta disponibile dopo il passaggio del confine. Per tutte le info clicca qui.
CABOTAGGIO
Dal 21 febbraio 2022 cambieranno le normative sul cabotaggio stradale. Chi, infatti, ha già effettuato tre viaggi di cabotaggio in una settimana dovrà obbligatoriamente uscire dallo Stato ospitante per almeno quattro giorni prima di potervi rientrare. Inoltre, cambieranno le procedura per dimostrare la regolarità del cabotaggio stesso.
Golia, grazie al suo servizio di assistenza legale, continuerà ad aggiornarvi sulle modifiche in arrivo. Se hai bisogno di altre informazioni contatta il Team Golia (clicca qui).