Autotrasporto: dal 21 febbraio cambiano le regole sul cabotaggio
Cambiano le normative sul cabotaggio stradale (trasporti effettuati in Italia da vettori comunitari per tragitti esclusivamente in ambito nazionale). Dal 21 febbraio 2022, infatti, entrerà in vigore quanto previsto dal Pacchetto Mobilità in materia.
La novità principale riguarda un periodo di raffreddamento di 4 giorni dall'ultimo viaggio in regime di cabotaggio, prima di poterne effettuare uno nuovo.
LE NUOVE REGOLE
Oltre a quanto già specificato:
- i trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente, sono considerati conformi solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedenti il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.
- Le prove sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada.
- A qualsiasi trasportatore UE che sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla sua legislazione, all’effettuare i trasporti di merci su strada per conto di terzi, è consentito effettuare trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.
OPERATIVITA'
In pratica, la regola sui trasporti di cabotaggio prevede che le imprese vettoriali comunitarie sono autorizzate ad eseguire con lo stesso veicolo fino a 3 trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale (con merce caricata a bordo) da Stato UE e Stato terzo verso l’Italia (viaggio di ingresso in Italia a carico), dopo aver consegnato in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale di ingresso in territorio nazionale (viaggio a carico). L’ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di 7 giorni dall’ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata (in alternativa a questa regola, è possibile 1 solo viaggio di cabotaggio entro 3 giorni dall’ingresso a vuoto in Italia (veicolo scarico, comunque consecutivo ad un trasporto internazionale in ambito UE.
Un esempio: vettore belga che fa un trasporto internazionale a carico Belgio-Austria, viaggio di ingresso a vuoto Austria-Italia, quindi possibilità di fare 1 solo viaggio di cabotaggio in Italia entro 3 giorni dall’ingresso a vuoto in Italia provenendo, nell’esempio, dall’Austria).