Autotrasporto, noleggio veicoli tra paesi diversi: pubblicata nuova direttiva UE
Si parla di noleggio senza conducente nel mondo dell’autotrasporto, in Italia consentito solo se il rapporto avviene tra due aziende iscritte all’Albo degli autotrasportatori. Mancava però, a livello europeo, una norma che disciplinasse l’utilizzo in un paese di veicoli noleggiati in un paese membro diverso. A colmare questa mancanza è ora la direttiva n. 2022/738 del 6 aprile 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 16 maggio, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
Le disposizioni entrano in vigore dopo massimo 20 giorni dalla pubblicazione e, facendo parte di una direttiva, possono essere recepite dagli Stati entro il 6 agosto 2023. I singoli Stati potranno stabilire un tetto massimo di utilizzo dei veicoli noleggiati che le imprese non potranno superare. Tale tetto, però, non può scendere al di sotto di una determinata percentuale. Significa che è consentito limitare il numero di veicoli a noleggio che le aziende possono utilizzare, ma tale limite non può essere inferiore al 25% della flotta complessiva in disponibilità della stessa impresa.
Inoltre, secondo l’art. 3 della direttiva, lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada può limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato in altro Stato, ma in ogni caso è tenuto a consentire l’utilizzo del veicolo che abbia un contratto di noleggio con validità di almeno due mesi consecutivi nell’arco dell’anno.
Si precisa, inoltre, che il REN (registro elettronico nazionale) dovrà contenere i dati riferiti a tutti i veicoli in disponibilità di un’impresa, compresi quelli in noleggio da altri Paesi, per consentire un adeguato controllo. A bordo dei veicoli locati vanno conservati sempre i documenti giustificativi del noleggio, in formato cartaceo o elettronico.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la direttiva allegata a fine articolo.