Rinnovo autorizzazioni CEMT: attenzione alle scadenze
Il 30 settembre, riporta Confartigianato Trasporti, scade il termine per la presentazione delle domande di rinnovo e di conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti in Paesi non-UE.
Il 31 ottobre, invece, è il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT per l’anno 2023.
Anzitutto si precisa che, rispetto al versamento dei diritti fissi o dei diritti di bollo, per ottenere i diversi titoli autorizzativi non è più possibile provvedere tramite i bollettini postali. Gli stessi diritti vanno versati al ministero delle Infrastrutture tramite il Portale dell’Automobilista o tramite Pago PA.
CEMT: come accedere alla graduatoria
Per le imprese che non hanno ancora effettuato trasporti nell’area extra UE sarà valutato il solo punteggio dato dai veicoli in disponibilità (varia in base alla classe Euro 5 o 6), in relazione alle CEMT da attribuire. Partecipano anche chi non ha mai chiesto autorizzazioni bilaterali a viaggio.
Le imprese che, invece, hanno ottenuto autorizzazioni CEMT per il 2022 e che non le hanno utilizzate non potranno ottenere il rinnovo per il 2023, ma potranno comunque partecipare alla graduatoria inviando la domanda entro il 31 ottobre.
Rinnovo CEMT
Per il rinnovo occorre aver effettuato almeno 11 viaggi nei primi 11 mesi dell’anno con il permesso multilaterale. In aggiunta, l’impresa dovrà disporre di veicoli di classe Euro 5 e 6, in numero almeno pari alle autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo.
Restituzione fogli CEMT
La restituzione dei fogli CEMT contenuti nei libretti di viaggio utilizzati andrà effettuata entro i 15 giorni del mese successivo.
Rinnovo assegnazione fissa delle autorizzazioni
Le autorizzazioni possono essere richieste e rinnovate se sono stati effettuati almeno 24 viaggi, dal mese di ottobre dell’anno precedente al settembre dell’anno in corso.
Autorizzazioni a viaggio a titolo precario
Queste autorizzazioni si possono ottenere durante l’anno, presentando apposita domanda.
Restituzione permessi bilaterali
Le autorizzazioni bilaterali utilizzate nel 2022 saranno considerate ai fini del rinnovo/conversione solo se restituite al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Mims) entro e non oltre il 15 ottobre. Resta l’obbligo di restituzione delle autorizzazioni ottenute una volta scadute, anche se non utilizzate. La mancata restituzione comporta la sospensione della domanda di rilascio di ulteriori titoli per l’anno successivo.