Revisione biennale del tachigrafo, il Ministero fa chiarezza sulle sanzioni
Il tachigrafo deve essere revisionato ogni due anni, con l’obiettivo di garantirne il corretto funzionamento. Un obbligo di legge, su cui però erano ancora presenti alcuni dubbi sull’interpretazione della norma. Con la circolare n. 36498 del 29 novembre 2024 il Ministero dell’Interno ha contribuito a fare chiarezza sulla revisione biennale del tachigrafo e su alcuni aspetti relativi alle sanzioni. Una richiesta pervenuta dall’associazione ANITA, a cui il Ministero ha risposto con una nota specifica.
La normativa europea (Regolamento (UE) 165/2014) impone che il tachigrafo debba essere sottoposto a verifiche presso le officine autorizzate ogni due anni. Un controllo che punta ad accertare l’assenza di manipolazioni e la correttezza dei dati che vengono registrati. Al termine dell’intervento viene redatto un rapporto e applicata sul veicolo una targhetta che certifica l’avvenuta idoneità, con la data e gli estremi della calibrazione effettuata.
Nella nota viene chiarito inoltre che non è prevista una sanzione per la circolazione di mezzi pesanti con la revisione biennale del tachigrafo scaduta e che le norme a livello europeo non la considerano un’infrazione di una gravità tale da determinare la sospensione della patente o la decurtazione dei punti, come avviene ad oggi in Italia (art. 179 comma 2 del CdS).
La sanzione del sopra citato articolo del Codice della Strada, potrà trovare applicazione quando durante un controllo di polizia effettuato in un’officina autorizzata emerga uno scostamento dei valori indicati nella revisione precedente superiore al 4%. In tal caso il tachigrafo deve considerarsi non funzionante.
Di fronte a una mancata taratura biennale dovrà, invece, essere applicata la sanzione minima di 52,00 euro prevista dall'art. 19 della Legge 727/1978 e non dovrà essere applicata la sanzione grave di 866,00 euro prevista dall'art 179 c2-c9 del Codice della Strada.